Lavoro, proroghe e rifinanziamenti con la legge di stabilità
Con la fine dell’anno, alcune misure in materia di lavoro e previdenza sarebbero venute meno, se non fosse intervenuta, la Legge di Stabilità per il 2011, che tra le varie disposizioni, le proroga o le rifinanzia. Delle proroghe oggetto della Legge sono:
– prorogata per il 2011, la possibilità dei lavoratori, licenziati per riduzione personale da aziende che occupano fino a 15 dipendenti, di essere iscritti nelle liste di mobilità.
– è stata prorogata per il 2011, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro, la possibilità di impiegare, nella stessa azienda, con finalità formative i lavoratori beneficiari di misure a sostegno del reddito.
– rimane per tutto il 2011, l’integrazione all’80% della retribuzione persa a causa della riduzione di orario scaturita dalla stipula di un contratto di solidarietà difensiva.
– anche per il nuovo anno, può continuare ad essere applicata, l’imposta sostitutiva del 10%, secondo le modalità e i criteri già adottati, con l’innalzamento a € 40.000/00 del tetto di retribuzione erogato nel 2010 per l’accertamento del diritto.
– ai datori di lavoro che assumono nel corso del 2011, i beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali e che abbiano almeno 50 anni di età, potranno usufruire della riduzione contributiva pari a quella degli apprendisti. Viene anche prorogato, per i datori di lavoro, quando assumono lavoratori percettori dell’indennità di disoccupazione l’incentivo pari all’indennità spettante al lavoratore nel limite di spesa del trattamento spettante e con l’esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate.
– E’ abrogata la maggiorazione contributiva dello 0,09%, riguardante i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e altre forme sostitutive.
– sono prorogate le detrazioni per carichi di famiglia a favore dei soggetti residenti all’estero.
– diventa più oneroso aderire a procedure di conciliazione in materia di imposte sui redditi o avvalersi del ravvedimento operoso, nel senso che, la sanzione stabilita nella misura di un dodicesimo in caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione, è aumentata ad un decimo. Stesso aumento da un dodicesimo ad un decimo del minimo la sanzione in caso di presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a novanta giorni. Da un decimo passa ad un ottavo del minimo, la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, se avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
– vengono stanziati nel corso del 2011, 100 milioni di euro che andranno ripartite tra le Regioni e le Province autonome, per le attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età.
– ai lavoratori , già beneficiari del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, anche nel 2011, nel caso ne facciano richiesta per intraprendere un’attività di lavoro autonomo, per avviare un’attività autoimprenditoriale, o una micro impresa o per associarsi in cooperativa, può essere liquidato il relativo trattamento per un numero di mensilità pari a quelle deliberate e non ancora percepite .
di Lucia Gargiulo Consulente del Lavoro